Ritorno
sull’argomento animali e avvelenamento perché, proprio ieri, una mia amica di
Rosora ha ricevuto l’esito definitivo delle analisi che sono state fatte sul
cadavere del suo povero cane: morto avvelenato a causa di sostanza cumarinica (veleno
per topi) ingerita tramite una salsiccia avvelenata.
Ovviamente, è stata fatta denuncia alle autorità competenti e spero che la giustizia faccia il suo corso, perché, per chi ancora non lo sapesse, avvelenare e uccidere un animale, anche selvatico, è un REATO e anche grave.
Ovviamente, è stata fatta denuncia alle autorità competenti e spero che la giustizia faccia il suo corso, perché, per chi ancora non lo sapesse, avvelenare e uccidere un animale, anche selvatico, è un REATO e anche grave.
Rimando a
questo link del sito della LAV per
informazioni dettagliate (http://www.lav.it/domande-e-risposte/bocconi-avvelenati), ma ci si può informare in molti
siti di vario genere, basta googlare “avvelenamento animali” e si apre un
mondo. Esatto, un mondo, perché il fenomeno è, purtroppo, abbastanza diffuso.
Comunque, brevemente, e per esser chiari:
L’uso di esche avvelenate è vietato. In più le sostanze velenose costituiscono una fonte di inquinamento ambientale, avvelenando catena alimentare, suolo e falde acquifere.
Comunque, brevemente, e per esser chiari:
L’uso di esche avvelenate è vietato. In più le sostanze velenose costituiscono una fonte di inquinamento ambientale, avvelenando catena alimentare, suolo e falde acquifere.
Avvelenare
un animale è reato ai sensi degli artt. 544-bis e 544-ter (uccisione e
maltrattamento di animali) del Codice Penale.
L’articolo 14 del T.U. Leggi sanitarie (Regio Decreto 27.07.1934, n° 1265) proibisce e punisce lo spargimento di sostanze velenose con reclusione ed ammende.
L’articolo 14 del T.U. Leggi sanitarie (Regio Decreto 27.07.1934, n° 1265) proibisce e punisce lo spargimento di sostanze velenose con reclusione ed ammende.
Per
prevenire e contrastare il fenomeno il Ministero della Salute ha prorogato di
un anno l’Ordinanza 10 febbraio 2012, sul divieto
di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati, la cui
efficacia era di 24 mesi. La proroga è in vigore a decorrere
dal 3 marzo 2014.
Le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle ditte stesse, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elenchi identificativi del responsabile del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate.
Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito.
L’utilizzo di rodenticidi, non racchiusi in appositi contenitori di esche, può essere autorizzato previa comunicazione al Ministero della Salute.
Al termine dell’operazione le esche non utilizzate debbono essere rimosse e va redatto un verbale di chiusura dell’operazione stessa. Nel verbale, che viene inviato in copia al Ministero della Salute, va indicato il numero di esche immesse ed il numero delle esche non utilizzate e rimosse.
In caso di avvelenamento, anche senza la morte dell’animale, c’è l’obbligo della denuncia (carabinieri, polizia, forestale, etc) e le autorità locali (sindaco e prefetture) devono provvedere a rimettere i luoghi in sicurezza.
Le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle ditte stesse, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elenchi identificativi del responsabile del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate.
Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito.
L’utilizzo di rodenticidi, non racchiusi in appositi contenitori di esche, può essere autorizzato previa comunicazione al Ministero della Salute.
Al termine dell’operazione le esche non utilizzate debbono essere rimosse e va redatto un verbale di chiusura dell’operazione stessa. Nel verbale, che viene inviato in copia al Ministero della Salute, va indicato il numero di esche immesse ed il numero delle esche non utilizzate e rimosse.
In caso di avvelenamento, anche senza la morte dell’animale, c’è l’obbligo della denuncia (carabinieri, polizia, forestale, etc) e le autorità locali (sindaco e prefetture) devono provvedere a rimettere i luoghi in sicurezza.
Questo, per
quanto riguarda atti non “dolosi”, per quei bastardi che, invece, buttano
bocconi velenosi ad alcuni animali per vendetta verso i padroni, o perché
l’animale dà fastidio, o per qualsiasi altro cavolo di motivo, oltre al reato, spero ci sia la pubblica riprovazione, e
non dico oltre.
Attenzione,
poi, a diserbanti e lumachicidi, cercando di limitarne l’uso, di delimitare le
zone trattate e avvisare (ma intendo ritornare su questo argomento).
Non ripeto
l’invito al reciproco rispetto del precedente post (possessori animali-altri cittadini) perché sono
veramente arrabbiata, perché non concepisco come si possa deliberatamente
avvelenare un animale, perché la sottovalutazione e la superficialità con cui
molti, troppi, maneggiano e spargono veleni (pericolosi anche per i nostri
bambini, non dimentichiamolo mai) sono considerate, ancora, poca cosa… invece
sono atti delinquenziali, incivili e… GGHRRRRRRRRRRR!!!!!!
Lara Secchiaroli
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