martedì 24 maggio 2011

PRO MEMORIA SUI DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

In relazione ad una vicenda recentemente accaduta al Comune di Mergo e di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, pubblichiamo quanto segue come "pro memoria", cosicchè chi deve intendere intenda.

Dal Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) - Art. 78. Doveri
(degli amministratori locali, ndr.) e condizione giuridica

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 (*) e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (*) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. (...omissis...)

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(*) Così dispone l' art. 77 (Definizione di amministratore locale) al comma 2:

2. (...omissis...) Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

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